Pagamenti

(fino al 30/06/2019)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

In questa pagina sono consultabili i dati relativi ai tempi medi di pagamento dell'Amministrazione ai fornitori di beni e servizi, così come previsto dall’art.14 del Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22/09/2014, l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza:

  • per il 1° trimestre 2019 è pari a - 17,83
  • per il 2018 è pari a - 10,38
  • per il 4° trimestre 2018 è pari a - 12,44
  • per il 3° trimestre 2018 è pari a - 7,77
  • per il 2° trimestre 2018 è pari a - 12,79
  • per il 1° trimestre 2018 è pari a - 7,41
  • per il 2017 è pari a - 15,02
  • per il 4° trimestre 2017 è pari a  - 21,42
  • per il 3° trimestre 2017 è pari a  - 14,86
  • per il 2° trimestre 2017 è pari a  - 16,20
  • per il 1° trimestre 2017 è pari a  -  3,48
  • per il 2016 è pari a  - 19,33
  • per il 4° trimestre 2016 è pari a  - 11,28
  • per il 3° trimestre 2016 è pari a     13,03
  • per il 2° trimestre 2016 è pari a  - 13,93
  • per il 1° trimestre 2016 è pari a  - 34,58
  • per il 2015 è pari a  - 21,60
  • per il 4° trimestre 2015 è pari a  - 25,06
  • per il 3° trimestre 2015 è pari a  - 20.13
  • per il 2° trimestre 2015 è pari a  - 22,45
  • per il 1° trimestre 2015 è pari a  - 17,33
  • per il 2014 è pari a  -16,25

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FATTURAZIONE ELETTRONICA - comunicazione del codice univoco ufficio: scarica la lettera con i dati necessari

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SPLIT PAYMENT

Si informa che questa Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a decorrere dal 1 luglio 2017 risulta essere inclusa nell'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment alle pubbliche amministrazioni.

Precedentemente l'Autorità garante risultava essere esclusa dall’ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, alla luce di quanto rappresentato nella Circolare 1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate che, al punto 1.2, escludeva dall’applicazione del suddetto meccanismo le Autorità amministrative indipendenti.