07/03/2023 Notizie
Famiglia

Certificato europeo di filiazione, Garlatti: “È uno strumento per la tutela dei diritti dei minorenni”

Evidenziato in Commissione politiche Ue del Senato che il certificato non comporta  riconoscimento automatico della maternità surrogata

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti è stata ascoltata questo pomeriggio dalla Commissione politiche dell’Unione europea del Senato sulla proposta di Regolamento della Ue sulla filiazione e sulla creazione di un certificato europeo in materia.  

“Viviamo in un’epoca nella quale è aumentata la circolazione dei cittadini europei all’interno dell’Europa. Assieme ad essa deve essere garantita la circolazione dei diritti dei minorenni, in particolare quelli ad avere una famiglia, un’identità e a non essere discriminati per le condizioni dei genitori o per la loro nascita” dice Carla Garlatti a margine dell’audizione. “Come Autorità italiana sono tenuta a occuparmi dei bambini presenti a qualsiasi titolo sul territorio italiano a prescindere dal resto. È in questa ottica che mi sono posta la domanda se il regolamento e le conseguenze pratiche della sua applicazione in Italia siano compatibili con i diritti dell’infanzia”.  

“La proposta di Regolamento europeo non si occupa di diritto di famiglia interno, che resta di esclusiva competenza dello Stato italiano. Si preoccupa, invece, di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l’accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale. E questo, a mio giudizio, lo fa nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare del principio che a prevalere debba essere l’interesse del minore”. 

“Inoltre – prosegue Garlatti – la proposta europea intende introdurre il ‘certificato europeo di filiazione’. Questo certificato non agevola, come qualcuno teme, il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Infatti, esso non comporta un riconoscimento automatico della paternità o della maternità, un automatismo che nel nostro ordinamento è impedito dalla contrarietà all’ordine pubblico. Il divieto non fa differenze: riguarda tanto le coppie omoaffettive quanto quelle eteroaffettive. Il Regolamento, tuttavia, non si discosta da ciò che a livello interno è stato affermato dalla giurisprudenza, compresa quella costituzionale, allo scopo di garantire comunque la tutela del minore nato da maternità surrogata. La giurisprudenza prevede infatti il ricorso all’istituto dell’‘adozione in casi particolari’ che attualmente, secondo la Corte costituzionale e la Suprema Corte, è in grado di offrire un’adeguata tutela al minore. Minore sul quale – è bene ricordarlo – non devono ricadere le conseguenze delle scelte dei genitori”.

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