Incostituzionale il divieto ai detenuti per gravi reati di accudire i figli
La Corte costituzionale ha di recente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (sentenza 174/2018) che impediva ai detenuti per “reati ostativi (come ad esempio terrorismo e traffico di stupefacenti) di prestare assistenza ai figli con meno di 10 anni oppure subordinava tale possibilità all’aver scontato parte della pena, a meno che non si trattasse di collaboratori di giustizia.
La Consulta, con questa sentenza, ha posto al centro il superiore interesse del figlio minorenne, salvaguardando il diritto della persona di minore età a mantenere un rapporto con la madre all’esterno del carcere. Quello previsto dalla norma era infatti un automatismo che impediva al giudice di valutare, caso per caso, le esigenze di sicurezza bilanciandole con il miglior interesse del minorenne. Un conto sono i benefici finalizzati a favorire, fuori dal carcere, i rapporti tra genitori e figli in tenera età, un altro i benefici come il lavoro all’esterno. I primi investono diritti di altre persone, i secondi sono finalizzati al reinserimento sociale del detenuto.
La Corte, infine, ha ricordato che l’incostituzionalità della norma non pregiudica affatto le esigenze di sicurezza poiché la concessione del beneficio “resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall’amministrazione penitenziaria”.