La Garante Albano al Convegno "Dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Famiglia"
Saluto della Garante Albano al Convegno del 24 Febbraio 2017 organizzato dall'AIGA
"Dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale della Famiglia DDL A.C. 2953: Luci e Ombre"
Grazie per l’importante dibattito e studio di approfondimento tra esperti in tema di riforma della giustizia, che riguarda anche i procedimenti delle persone minori di età.
La “scomposizione” della giustizia minorile e successiva “ricomposizione”, sotto altre sembianze, non realizza l'obiettivo - che è stato il motore di questa riforma - di concentrazione delle competenze minorili e familiari dinanzi ad uno stesso giudice. Anzi, ne mantiene la frammentazione, risolvendosi in una sottrazione di specializzazione e di risorse che indebolirebbe gravemente il sistema di protezione dell'infanzia, strategico per il futuro del paese.
Si tratta di un intervento destinato ad avere un impatto enorme sui diritti dei minori e, per tale motivo, richiede di essere realizzato con estrema cautela, affinché sia effettivamente assicurata una “giustizia a misura di minore” (una child-friendly justice, nei termini che originano dalle istituzioni dell’Unione europea), nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell’infanzia e delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa adottate il 17 novembre 2010.
In merito alle criticità:
A) Sul versante giudicante, la nuova ripartizione delle competenze risultante dalla creazione di sezioni specializzate del tribunale ordinario, sul modello della sezione lavoro, non sembra in grado di risolvere quei problemi interpretativi in ordine alla ripartizione delle competenze tra tribunale dei minorenni e tribunali ordinari, problemi che si riproporrebbero in identica maniera nei rapporti tra tribunali del capoluogo di distretto di appello e tribunali ordinari circondariali.
B) Sul versante inquirente/requirente, dovrebbe fare riscontro una procura della Repubblica parimenti autonoma: il trasferimento delle competenze dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni ai “gruppi specializzati” presso la procura ordinaria, così come previsto dal disegno di legge, finirebbe per dissolvere gravemente il bagaglio di enorme competenza ed esperienza di cui essa è oggi portatrice. Invero, tale trasferimento di competenze non potrebbe garantire l’esclusività delle funzioni minorili in capo ai Sostituti che vi fossero assegnati. Il disegno di legge sembra non tenere conto in maniera adeguata della specialità funzionale e culturale del ruolo e dei compiti della Procura presso il Tribunale dei minorenni, che non può essere in alcun modo equiparato a quello della Procura ordinaria. Come è noto, invero, a differenza della Procura ordinaria che si muove nella logica della repressione penale (priva della istanza di mediazione educativa proprie del settore minorile), la Procura dei minori ha iniziativa multisettoriale e multidisciplinare (si pensi all’iniziativa di cui alla l. costituzionale n. 2/99, per l’apertura delle procedure a tutela dei minori privi di adeguate figure genitoriali), permeata dal principio del superiore interesse del minore, con finalità preventive e con attività di impostazione inquisitoria, in stretta connessione con i presidi sociosanitari territoriali e gli operatori sociali.
La riforma, nel punto in cui prevede la soppressione delle procure presso i tribunali per i minorenni, non tiene conto del livello europeo: con un risultato paradossale, proprio durante la pendenza dei termini fissati all’11 giugno 2019 per il recepimento della Direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati, lo Stato italiano, impegnato come Stato membro ad «adottare misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano competenze specifiche in tale settore» (63° considerando e art. 20 della Direttiva), approverebbe una riforma ordinamentale destinata a indebolire gravemente le «competenze specifiche» della magistratura minorile, in specie quella inquirente, che hanno costituito un modello di riferimento culturale qualificato anche nel corso dei lavori di elaborazione della Direttiva.
Da ultimo, va sottolineata l’assenza, nel disegno di legge, di una definizione della funzione della magistratura onoraria.
La riforma della giustizia minorile rappresenta un passo storico per il nostro sistema giurisdizionale, un’occasione di rinnovamento. Il principio dell’interesse superiore del minore deve guidare questa riforma e tale principio deve tradursi in un meccanismo giurisdizionale “a misura di minore”: il rischio che il patrimonio professionale, culturale e il modello di giurisdizione a tutela delle persone di minore età - “conquiste di civiltà” per il nostro Paese - possa essere compromesso deve assolutamente essere evitato, soprattutto in presenza di nuove sfide rese urgenti dalla situazione di povertà economica e dall’arrivo in Italia di tanti minori migranti.
Auguro a Tutti un buon lavoro.
Filomena Albano