Sottrazione di minorenne, l'Autorità garante Garlatti: “Aumentare la pena non aiuta il rientro”
“Occorrono anche misure che agevolino il ritorno a casa del bambino”. L’audizione dell’Autorità garante stamattina in Commissione Giustizia del Senato
Modificare la normativa attuale con il solo inasprimento della pena per chi si macchia del reato di sottrazione di minorenne non realizza pienamente l’interesse del bambino. “Accanto alla funzione deterrente della minaccia della reclusione, infatti, occorrerebbe introdurre una sorta di incentivo, prevedendo la riduzione della sanzione nel caso in cui l’imputato si adoperi concretamente affinché il minorenne faccia rientro a casa”. A sostenerlo è l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, ascoltata questa mattina in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Giulia Bongiorno. All’ordine del giorno della commissione c’è attualmente l’esame del disegno di legge S. 404 che, abrogando gli articoli 574 (sottrazione di persone incapaci) e 574 bis (sottrazione e trattenimento di minore all’estero) del codice penale e introducendo l’articolo 605 bis (sottrazione o trattenimento anche all’estero di persone minori o incapaci), aumenta le sanzioni attualmente previste e prevede sempre la procedibilità d’ufficio del reato.
“Qualora a commettere il reato sia il genitore e si tratti di sottrazione internazionale – aggiunge a margine Garlatti - la soluzione prospettata nel disegno di legge comporta un inevitabile inasprimento dei rapporti e non va incontro alla logica della mediazione e dell’accordo tra le parti, che costituisce il Dna della Convenzione dell’Aja del 1980 e del Regolamento Bruxelles II bis recast applicabili in materia di cooperazione giudiziaria civile. L’obiettivo primario, d’altra parte, deve essere quello di favorire il ritorno immediato del minorenne nello stato di residenza, tanto è vero che nel 2019 lo stesso Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza aveva chiesto al nostro Paese di modificare le disposizioni del codice penale al fine di facilitare il rientro in Italia del genitore responsabile della sottrazione e del minorenne, per garantire il diritto di quest’ultimo a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori”.
Un’ulteriore osservazione dell’Autorità garante, sempre rispetto al reato di sottrazione internazionale, riguarda la definizione di persona minorenne contenuta nel disegno di legge, che viene considerata tale se ha un’età inferiore a 18 anni così come prevede la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. “Tale previsione – rileva Garlatti - non è però conforme alla Convenzione dell’Aja del 1980 e al Regolamento Bruxelles II bis recast, che sono applicabili fino al raggiungimento dei 16 anni. Sarebbe auspicabile quindi un’armonizzazione del testo con le normative internazionali ed europee e a tal fine si suggerisce più in generale di configurare la fattispecie di reato conformemente all’illecito civile di trasferimento o mancato rientro di minore disciplinato dall’articolo 3 della Convenzione dell’Aja. L’armonizzazione a 16 anni peraltro rappresenta un approccio conforme a quanto ci dicono le statistiche, secondo le quali le sottrazioni sono compiute nel 73% dei casi dai genitori nei confronti di figli che hanno tra i tre e gli otto anni”. L’Autorità garante ha infine ricordato l’importanza del fattore tempo nei procedimenti, quella di una rafforzata collaborazione tra autorità competenti e quella di un maggior ricorso alla mediazione.